Statuto



DEFINIZIONI E FINALITA’
Art. 1
L’Associazione “A.C.E.R. Associazione Culturale Enogastronomia Rovellese”, è un’associazione di promozione culturale, sociale, autonoma, apartitica, a carattere volontario, democratica.
Si propone di diffondere e promuovere la cultura, le tradizioni, l’enogastronomia, la storia di Rovello Porro, l’immagine ed i prodotti tipici, organizzando manifestazioni, degustazioni, serate a tema dei prodotti tipici a salvaguardia delle antiche tradizione e sapori. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forma indiretta. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.
Art. 1.1
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 1.2
La sede dell’Associazione è a Rovello Porro (Como) in via Bellini 2.
Art. 2
Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività di promozione sociale, didattica, editoriale, culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, nonché servizi ed attività socialmente utili.
Associazione si propone in particolare di svolgere attività culturali per il recupero delle tradizioni popolari e civili  di tutto il territorio e in particolare del paese di Rovello Porro.
Sono campi specifici di attività dell’Associazione la divulgazione della cultura alimentare  ed enologica attraverso tutti i canali possibili, anche mediante l’organizzazione di incontri, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi studio, corsi di formazione e aggiornamento, nonché l’individuazione di prodotti alimentari e vinicoli le cui modalità di produzione sono legate a un territorio, nell’ottica della salvaguardia della biodiversità, promuovendone la conoscenza e le produzioni eco-sostenibili.
I SOCI
ART. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "Sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, che sono esentati dal pagamento della quota annuale, nonché nominare "aderenti Onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Ciascun aderente che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
ART. 5
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 6
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
ART. 7
I soci hanno diritto a:
• partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione
• riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione
• discutere ed approvare i rendiconti
• eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
ART. 8
Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico annuale vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. La quota associativa viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
ART. 9
La qualifica di Socio si perde per:
- mancato pagamento della quota sociale
- decesso
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
ART. 11
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
ART. 12
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
 • eventuali fondi di riserva
 • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
  • contributi di privati
 • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
 • contributi di organismi internazionali
 • donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento
 • rimborsi derivanti da convenzioni
 • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
ART. 13
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.
L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
ART. 14
La previsione e programmazione economica e culturale dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.
ART. 15
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16
Partecipano all’assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell’Associazione almeno otto giorni prima tramite avviso in forma elettronica, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca o da comunicare con altre modalità ad ogni socio almeno otto giorni prima.
ART. 17
L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 28 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
ART.18
L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, si segue la procedura dell’art 18. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all'art. 28. Per le modifiche ai regolamenti è sufficiente la maggioranza dell’intero Consiglio Direttivo.
ART. 20
L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione o possono essere resi disponibili sul sito web dell’Associazione, restando successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
ART. 21
L'Assemblea dei Soci, convocata almeno una volta all’anno:
- approva le linee generali del programma di attività
- approva il bilancio preventivo per l'anno in corso e approva il rendiconto economico e finanziario all'anno precedente
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza per la lista candidata composta da un minimo di tre ad un massimo di sei persone
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
ART. 22
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci (art.18) e dura in carica 4  anni. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ART. 23
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
-  Vicepresidente: coadiuva  il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume  le mansioni
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente
- il Tesoriere: che tiene la contabilità, è responsabile della cassa, redige un rapporto in formato  riassunto annuale delle spese e delle entrate.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.
ART. 25
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
-Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico finanziario da   sottoporre alla Assemblea dei Soci Ordinari al fine della sua approvazione;
-Redigere ed approntare il programma dell'attività enogastronomica dell'Associazione;
-Determinare l'ammontare delle quote di associazione;
-Convocare l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta ne sia richiesto da Soci a norma dell'Art. 7;
-Compilare ed aggiornare il regolamento interno e dettarne le norme di  attuazione;
-Seguire le delibere dell’Assemblea
-Deliberare circa l’ammissione dei soci, eventualmente delegando allo scopo uno o più Consiglieri
-Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
-Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
-Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione, alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto
-Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
ART. 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto del Presidente, nel caso in cui i Consiglieri siano in numero pari, vale doppio.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
ART.27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal Consiglio Direttivo.
La quota massima di sostituzioni è fissata in due terzi dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza di seconda convocazione.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29
Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea dei Soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi.